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Wednesday, June 30, 2021

Detrazione auto disabili, i chiarimenti delle Entrate sull’agevolazione - Informazione Fiscale

Detrazione auto disabili, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione sono riportati nella circolare numero 7/E del 25 giugno 2021. Nel rispetto dei requisiti di legge, alle persone con disabilità spetta uno sconto sull'IRPEF del 19 per cento su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro.

Detrazione auto disabili, nella maxi circolare del 25 giugno 2021, la numero 7/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle agevolazioni disponibili per persone con disabilità.

Il documento di prassi spiega come richiedere la detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi e fornisce le ultime novità sul tema.

L’Amministrazione finanziaria ricapitola chi sono i destinatari dello sconto sull’imposta del 19 per cento e quali sono i requisiti da rispettare nell’acquisto del veicolo.

Secondo quanto previsto dalla legge 104, gli acquirenti di un’auto possono portare in detrazione dall’IRPEF il 19 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 18.075,99 euro.

Detrazione auto disabili, i chiarimenti delle Entrate sull’agevolazione

Tra gli aspetti su cui fornisce chiarimenti la circolare numero 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate, c’è quello delle detrazioni per l’acquisto di auto da parte di persone con disabilità.

Tale detrazione è prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR e consiste in uno sconto di imposta del 19% sulla spesa sostenuta fino a 18.075,99 euro.

Nello specifico, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, spetta per i seguenti veicoli:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Nel primo caso, le auto che danno diritto alla detrazione sono quelle con obbligo di adattamento.

Il soggetto in questione, come ricorda il documento dell’Agenzia delle Entrate deve essere in possesso di:

“una certificazione della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.”

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Tra gli adattamenti che possono essere posti in essere, ci sono i seguenti:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento (Risoluzione 08.08.2005 n. 117/E).

Detrazione auto disabili: l’agevolazione per l’acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento

La detrazione IRPEF spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento.

I soggetti che hanno diritto all’agevolazione sono i seguenti:

  • gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • i non vedenti;
  • i sordi.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

“Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.”

La gravità della situazione deve essere comprovata dal verbale di accertamento medico, al netto di situazioni particolari quali la mancanza degli arti superiori.

Nel caso di persone con handicap psichico o mentale, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale è necessario che il soggetto sia titolare di indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda la situazione dei non vedenti, ai fini delle agevolazioni in argomento vengono considerate le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

In sintesi, si può fare riferimento a quanto riportato nella tabella riassuntiva.

Soggetto disabile Obbligo all’adattamento del veicolo Certificazione per il riconoscimento della disabilità Norme fiscali
Portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti Sì l’adattamento deve:
  • essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto;
  • risultare dalla carta di circolazione.
Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori
l. n. 449 del 1997 art. 8
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione No Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. l. n. 388 del 2000 art. 30
Pluriamputato No Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n.104 del 1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione l. n. 388 del 2000 art. 30
Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento No Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave
Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l. n. 18 del 1980 e l. n. 508 del 1988)
l. n. 388 del 2000 art. 30
Soggetto affetto da sindrome di Down titolare dell’indennità di accompagnamento No Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l. n. 18/1980 e l. n.508/1988) l. n. 388 del 2000 art. 30
Non vedente (Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi – l. n. 138 del 2001 artt. 2, 3 e 4) No Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra l. n. 342 del 2000 art. 50 (IVA) l. n. 488 del 1999 art.6 (IRPEF)
Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale – l. n. 381 del 1970) No Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra l. n. 342 del 2000 art. 50 (IVA)
l. n. 488 del 1999 art.6 (IRPEF)

Detrazione auto disabili: i limiti della detrazione

La detrazione per l’acquisto di un auto o di un veicolo, tra quelli previsti dalla legge, spetta una sola volta.

In altre parole l’agevolazione può essere applicata per un solo veicolo, ogni 4 anni a partire dalla data di acquisto.

Per richiedere lo sconto IRPEF per l’acquisto dell’auto utilizzata per il trasporto del disabile bisognerà compilare la dichiarazione dei redditi indicando l’importo di spesa sostenuta.

La detrazione potrà essere fruita in un’unica soluzione o in quattro rate annuali.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione IRPEF spetta anche per quelle di riparazione dell’auto, ad esclusione dei costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso il limite di spesa resta lo stesso: 18.075,99 euro, in cui deve essere incluso anche del costo di acquisto.

Detrazione auto disabili: le categorie di veicoli agevolabili

Nella circolare viene inoltre fornito l’elenco dei veicoli che è possibile acquistare con la detrazione prevista con la legge 104, per disabili gravi e non secondo le regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Detrazione IRPEF può essere richiesta direttamente dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico per le seguenti spese:

autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*) Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.

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