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Tuesday, November 30, 2021

Superbonus e bonus edilizi, le linee guida per visto di conformità e congruità delle spese - Edilportale.com

30/11/2021 - I nuovi obblighi su visto di conformità e congruità delle spese, introdotti dal Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), hanno creato dubbi tra i contribuenti. Per risolverli, l’Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida, contenute nella circolare 16/E/2021.
 

Visto di conformità e congruità delle spese per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate

La circolare spiega che, per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, i nuovi obblighi entrano in gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
 
L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme. 

La circolare spiega che per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, l’asseverazione della congruità dei prezzi deve essere redatta sulla base del Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020), nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è redatta secondo gli altri criteri previsti dal comma 13-bis del Decreto Rilancio, cioè

L’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

 

Visto di conformità e Superbonus, i nuovi obblighi

Il Decreto Antifrode ha previsto che, anche chi usufruisce direttamente del Superbonus con detrazione Irpef, deve acquisire il visto di conformità. 
 
Il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente  invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta;
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili.

Il contribuente che ha usufruito della detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, ma intende cedere le rate residue non fruite, per comunicare la sua decisione deve dotarsi del visto di conformità. Il contribuente dovrà trasmettere anche l'attestazione della congruità delle spese, ma questa sarà già in suo possesso perchè si tratta di un documento richiesto in ogni caso fin dall'introduzione del Superbonus.
 

Superbonus, chiarimenti sull'asseverazione della congruità delle spese

Il decreto Antifrode ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro della Transizione Ecologica (Mite) per l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Fino a quando tale decreto non sarà emanato, per asseverare la congruità delle spese:
- per gli interventi di efficientamento energetico agevolati con il Superbonus si deve utilizzare il Decreto “Requisiti tecnici” (DM 6 agosto 2020);
- per gli interventi diversi da quelli di efficientamento energetico, agevolati con il Superbonus, si devono utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.  

Visto di conformità e congruità delle spese per i pagamenti dal 12 novembre

I nuovi obblighi si applicano sempre ai pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021.
 
Ci sono però dei casi border-line, relativi ai pagamenti dei lavori incentivati con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. L’obbligo non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento della fattura ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.
 
Questi criteri, spiega la circolare, sono validi sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza. 


Visto di conformità e congruità delle spese, i controlli

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.
 
Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori.

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