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Saturday, May 27, 2023

Pignoramento soldi, case e beni, nuove regole europee si affiancano a importanti modifiche ora già in vigore - Business Online

Quali sono le nuove regole europee su pignoramento soldi, case e beni, che si affiancano alle importanti modifiche ora in vigore? Cambiano le regole per procedure, limiti e competenze del pignoramento sia di soldi che di case e altri beni, procedura che porta al prelievo forzoso al debitore per il saldo dei debiti, appunto, contratti con creditori.

  • Quali sono le nuove regole europee su pignoramento di soldi, case e beni 
  • Importanti modifiche già in vigore per pignoramento soldi, case e beni

Quali sono le nuove regole europee su pignoramento di soldi, case e beni

Le nuove regole sul pignoramento di soldi, case e beni derivano dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea che si è recentemente espressa sulle procedure di pignoramento sia di case, che soldi e altri beni, affermando che se il contratto stipulato tra banca e cliente prevede clausole abusive, il cliente può fare ricorso anche se è già stata avviata la procedura di pignoramento.

Stando a quanto previsto dalle norme europee attuali, sono considerate clausole contrattuali abusive quelle che non rispettano principi di buona fede ed equità, come:

  • risarcimento per inadempienza contrattuale da parte della banca;
  • esclusione o limite alla responsabilità della banca se il consumatore muore o subisce lesioni per un atto o un'omissione da parte dello stesso istituto di credito;
  • risarcimento unilaterale per annullamento, che permette alla banca di trattenere gli anticipi se il consumatore annulla il contratto;
  • modifiche unilaterali del contratto, che permettono all'istituto di credito di apportare modifiche ad un contratto unilateralmente senza obbligo di fornire alcune giustificazione;
  • annullamento con breve preavviso, che permette all'istituto di credito di risolvere un contratto senza un termine fisso di scadenza in breve tempo;
  • clausole occulte, che rappresentano un vincolo per i clienti ma non sono chiaramente specificate prima della firma del contratto;
  • annullamento del contratto unilaterale da parte della banca in determinati casi e condizioni;
  • proroghe automatiche dei contratti a tempo determinato, per cui ogni cliente deve obbligatoriamente comunicare la sua intenzione di risoluzione del contratto prima della sua scadenza per evitare proroghe automatiche.

Importanti modifiche già in vigore per pignoramento soldi, case e beni

La nuova sentenza europea che prevede novità sulle modalità del pignoramento si aggiunge alle altre importanti modifiche già in vigore per pignoramento di soldi, case e altri beni, a partire dai nuovi limiti previsti per il pignoramento di soldi.

Sono stati, infatti, stabiliti nuovi limiti al pignoramento di stipendi e conto correnti, che vengono aggiornati ogni anno perché variano e dipendono dall’importo dell’assegno sociale, che si modifica ogni anno, perché è soggetto a rivalutazione. 

Per il 2023, per effetto della nuova rivalutazione, l’importo dell’assegno sociale è aumentato a 503,27 euro al mese per 13 mensilità e il pignoramento dello stipendio dipende dall’importo dell’assegno sociale perché, come stabilito dalle leggi in vigore, non si può pignorare il minimo vitale, pari al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro. 

Se, dunque, l’importo dell’assegno sociale è di 503,27 euro, il minimo vitale 2023 è di 1.006,54 euro ed è impignorabile mentre il pignoramento dello stipendio può avvenire in misure differenti oltre tale importo.

Secondo le leggi in vigore, infatti, si può pignorare lo stipendio secondo i limiti previsti dalla legge sia presso il datore di lavoro e sia sul conto corrente dove viene accreditato. In particolare, si può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro nel 2023 solo nel limite di un quinto, mentre se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, i limiti per il pignoramento dello stipendio sono di:

  1. un quinto per stipendi sopra 5.000 euro;
  2. un settimo per stipendi fino a 5.000 euro;
  3. un decimo per stipendi fino a 2.500 euro
Per quanto riguarda i limiti di pignoramento su un conto corrente, le leggi prevedono, in base al saldo disponibile sul conto, la possibilità di pignorare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, cioè 1.404,30 euro (considerando l’importo dell’assegno sociale di 503,27 euro).

Ulteriori novità già approvate relative al pignoramento riguardano il pignoramento verso terzi, meccanismo che permette al creditore di procedere al recupero dei crediti presso il debitore ma in possesso di un altro soggetto.

Il pignoramento presso terzi viene notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto. Il pignoramento presso terzi coinvolge, infatti, tre soggetti che sono: 
creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale;
debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale;
terzo pignorato, parte solo in senso processuale.

Il pignoramento versi terzi viene notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e le recenti novità sul pignoramento riguardano le competenze. E’, infatti, previsto che per il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza sia del giudice, quindi il tribunale, del luogo in cui si trovano i beni, mentre per il pignoramento di crediti la competenza sia del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Se, invece, il debitore è una pubblica amministrazione, la competenza è del Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Le novità relative al pignoramento riguardano anche le procedure: il pignoramento presso terzi deve, infatti, essere notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e la notifica può essere effettuata dall’avvocato tramite Pec, posta elettronica certificata, o tramite Ufficiale Giudiziario.

Dallo scorso giugno 2022, nelle procedure pignoramento presso terzi, i nuovi adempimenti sono a carico del difensore del creditore ed è sempre necessario notificare l'avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato e la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi. 


 

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