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Friday, March 26, 2021

Fondo perduto partite IVA, decreto Sostegni: i soggetti esclusi - Informazione Fiscale

Fondo perduto partite IVA, quali sono i soggetti esclusi? Oltre alla verifica dei requisiti relativi al calo di fatturato e al limite di ricavi e compensi, il decreto Sostegni prevede specifiche esclusioni dalla possibilità di fare domanda. Ecco quindi chi non ha diritto al bonus riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate.

Fondo perduto partite IVA, quali sono i soggetti esclusi?

I limiti per l’accesso al contributo introdotto dal decreto Sostegni vanno oltre i requisiti previsti per poter fare domanda.

La prima verifica da fare per determinare se si rientra o meno nella platea di contribuenti beneficiari del contributo a fondo perduto consiste nel controllare i casi di esclusione esplicitamente indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto n. 41 del 22 marzo 2021.

La data spartiacque del 23 marzo 2021 relativa all’apertura o chiusura della partita IVA è il primo paletto da tenere a mente. Non possono accedere al fondo perduto gli enti pubblici, al pari di intermediari finanziari e società di partecipazione.

C’è poi da verificare il limite relativo agli aiuti di Stato, secondo le nuove soglie previste dall’integrazione del Temporary Framework, alla sezione 3.1, come aggiornato dalla Commissione Europea il 28 gennaio 2021.

Fondo perduto partite IVA, decreto Sostegni: i soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni spetta ai titolari di partita IVA che rispettino i seguenti requisiti:

  • ammontare di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto al 2019.

Non è richiesta la verifica del calo di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Sono questi i requisiti di accesso fissati dal decreto Sostegni.

In parallelo, vengono però definite specifiche cause d’esclusione. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 2, restano fuori dalla platea di beneficiari del fondo perduto:

  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto);
  • i soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Tra le cause di esclusione, merita un passaggio ulteriore la disposizione prevista al fine di evitare il fenomeno delle “false” aperture di partite IVA, al solo fine di fare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto.

Contributi a fondo perduto, soggetti esclusi: per la data di attivazione della partita IVA conta il giorno di invio del modello

Ci sono alcuni aspetti fondamentali ai quali è necessario fare attenzione in fase di compilazione della domanda e, tra questi, c’è la causa d’esclusione prevista per le partite IVA attivate dopo il 23 marzo 2021.

Come riportato nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, la partita IVA del soggetto che presenta domanda deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, e non attivata dopo il 24 marzo 2021. Il mancato rispetto di questo requisito comporta lo scarto della domanda.

Nella pratica, ai fini della verifica circa la data di apertura della partita IVA verrà considerata la data di trasmissione del relativo modello. Non sarà possibile, quindi, accedere al fondo perduto del decreto Sostegni nel caso di trasmissione ad effetto “retroattivo”.

Si ricorda infatti che, di norma, l’apertura della partita IVA può essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Una considerazione che tuttavia non vale ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto: la partita IVA deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021.

C’è un’unica eccezione alla regola di cui sopra: potrà fare domanda anche in caso di apertura della partita IVA in data successiva al 23 marzo 2021 l’erede che prosegue l’attività di soggetti deceduti.

Fondo perduto del decreto Sostegni, soggetti esclusi: limiti agli aiuti di Stato e concetto di impresa unica

Anche per i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bisognerà tener conto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework, “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” riconosciuti nel periodo d’emergenza Covid.

Il Quadro Temporaneo relativo agli aiuti di Stato concedibili per singola impresa è stato aggiornato il 28 gennaio 2021, per incrementare i massimali di importo alla luce del perdurare dell’emergenza economica.

Ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto bisognerà quindi tener conto dei seguenti limiti, relativi alla generalità di contributi ed agevolazioni riconosciuti entro il limite disposto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato:

  • 1,8 milioni di euro;
  • 225.000 di euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 270.000 di euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Ai fini della verifica dei limiti di cui sopra, la nozione di impresa richiamata nel Quadro Temporaneo è relativa alla definizione assunta nel diritto della concorrenza. Come specificato dalla circolare del Dipartimento Politiche Europee del 23 ottobre 2020,

“le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche.”

Esemplificando, si fa riferimento alla nozione di impresa unica e, nel caso di imprese “in gruppo”, il calcolo dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato dovrà essere effettuato tenendo conto della totalità delle somme percepite dall’unità economica, intesa per l’appunto come gruppo.

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