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Friday, May 21, 2021

Professionisti e Partite Iva, ecco i nuovi contributi a fondo perduto - Edilportale.com

21/05/2021 - 40 miliardi di euro, 17 dei quali destinati a imprese e professionisti, 9 alle imprese per sostenerle sui fronti del credito e della liquidità, 4 ai lavoratori in difficoltà. Sono i contenuti del decreto-legge Sostegni Bis, approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri.
 
L’articolo 1 del DL disciplina il contributo a fondo perduto, confermando quanto anticipato due settimane fa ma con due novità, che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha illustrato in conferenza stampa. Al criterio del fatturato si aggiunge quello dell’utile “più giusto - ha spiegato Draghi - ma per accertare il quale occorre più tempo”. La platea dei beneficiari viene ampliata ad ulteriori 370 mila titolari di nuove Partite IVA.

Il decreto prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche. 

Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.

Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura si articola su tre componenti:
- la replica del precedente bonus previsto dal primo Decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
- una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
 


Vediamo, sulla base della bozza di DL, come funzioneranno:
 

Contributo uguale a quello ricevuto a marzo 2021

I soggetti già beneficiari dell’aiuto economico introdotto dal DL Sostegni, riceveranno nuovamente il bonus una tantum, senza la necessità di presentare un’ulteriore istanza.

Tale contributo dovrebbe essere erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis, la partita IVA attiva e non abbiano indebitamente percepito il precedente contributo.
 
Sono confermate anche le modalità di fruizione già scelte dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale o riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
 

 

Contributo per chi ha registrato (ulteriori) perdite

I titolari di partita IVA (soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario) che hanno beneficiato dell’aiuto economico del DL Sostegni di marzo 2021 (e che quindi avrebbero diritto al ‘bis’ descritto sopra) ma che hanno registrato ulteriori perdite, potranno chiedere questo secondo contributo in misura maggiorata.
 
Questo contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni Bis.
 
Per ottenerlo, sarà necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
 
Per chi ha beneficiato del contributo del DL Sostegni, questa seconda tranche si quantifica in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Le percentuali sono le stesse del DL Sostegni.
 
Per chi invece non ha beneficiato del contributo del DL Sostegni, l’ammontare di questo contributo si calcola in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
 
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro. Il contributo è riconosciuto, a scelta del beneficiario, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24. Come per il precedente, anche questo aiuto va richiesto all’Agenzia delle Entrate.
   

Contributo per le Partite IVA più in difficoltà

Ma c’è un terzo contributo, che spetta agli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, cioè a quei titolari di Partita IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF).
 
Questo contributo sarà calcolato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale che verrà definita con decreto del MEF.
 
Anche in questo caso, il contributo non potrà essere superiore a 150mila euro, sarà riconosciuto, a scelta del beneficiario, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 e dovrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate. Questo contributo però è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
 

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