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Friday, March 18, 2022

Affitti brevi, dal 2023 comunicazione obbligatoria dell’anno della locazione e dei dati catastali dell’abitazione - Informazione Fiscale

Affitti brevi, obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'anno di locazione e dei dati catastali dell'abitazione. Lo prevede il provvedimento del 17 marzo 2022. Le novità riguardano anche gli intermediari immobiliari o chi gestisce portali telematici. Le regole si applicano dal 2023.

Affitti brevi, dal 2023 sarà in vigore l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’anno di locazione e dei dati catastali dell’appartamento affittato.

A prevederlo è il provvedimento del 17 marzo 2022.

L’obbligo riguarda anche i contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici.

La comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto.

Le regole da rispettare sono quelle stabilite dal provvedimento del 12 luglio 2017 e integrate dal recente documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Affitti brevi, dal 2023 comunicazione obbligatoria dell’anno della locazione e i dati catastali dell’abitazione

Il provvedimento del 17 marzo 2022 riporta novità sugli affitti brevi.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 17 marzo 2022
Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Dal 2023 sarà obbligatoria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate anche di due ulteriori elementi:

  • l’anno di locazione;
  • i dati catastali dell’appartamento affittato.

L’obbligo interesserà anche i contratti di locazione sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici.

Nello specifico il riferimento è ai contratti di affitto non superiori a 30 giorni relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa.

La definizione è contenuta nell’articolo 4 del DL numero 50 del 2017.

A tali contratti sono equiparati i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso.

In questo caso devono essere stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.

La scadenza da tenere in considerazione è quella del 30 giugno dell’anno successivo alla data della stipula del contratto di affitto.

Affitti brevi, obbligo anche per agenzie immobiliari e gestori di portali telematici

Le regole da rispettare per le comunicazioni dei contratti di affitto breve sono stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017.

Tale provvedimento è stato integrato da quanto previsto dal recente provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.

I nuovi obblighi relativi ai dati delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardano anche le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici, con lo scopo di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un breve periodo e chi intende affittarla.

I soggetti che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 21 per cento sui canoni di locazione e i corrispettivi devono assolvere il nuovo obbligo mediante la certificazione unica.

Gli altri soggetti, invece, devono effettuare la comunicazione attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo alla firma del contratto.

Le novità introdotte hanno un duplice scopo:

  • individuare con maggiore precisione le caratteristiche del contratto e il periodo di locazione;
  • identificare l’immobile in caso di più contratti relativi allo stesso proprietario.

I dati catastali permettono le verifiche sull’unità immobiliare in base al catasto edilizio urbano e gli intestatari dell’abitazione.

I dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione sono i seguenti:

  • nome del locatore;
  • cognome del locatore;
  • codice fiscale del locatore;
  • durata del contratto;
  • indirizzo dell’immobile locato;
  • importo del corrispettivo lordo;
  • anno di riferimento;
  • dati catastali dell’immobile locato.

Nel nuovo provvedimento viene previsto quanto di seguito riportato:

“Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.”

Il provvedimento, infine, approva anche le nuove specifiche tecniche che sono operative dalle comunicazioni relative al 2021.

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