Con una mossa a sorpresa Antitrust potenzia lo scudo a difesa dei consumatori di luce e gas. Che ora pare impossibile da scalfire, se non a colpi di ricorsi amministrativi. La novità è il frutto di un'interpretazione molto estesa del decreto Aiuti bis. Se finora sapevamo che il decreto sospendeva tutte le modifiche unilaterali fino ad aprile 2023, ora sappiamo che si applica pure alla stragrande maggioranza dei rinnovi di quei contratti che, dopo uno o due anni, stanno scadendo. Gli operatori dovranno prorogare questi contratti fino alla primavera 2023.
La novità, che sta già facendo insorgere le imprese del settore e sorprende anche alcune associazioni dei consumatori, è tra le righe del provvedimento cautelare con cui Agcm obbliga Iren a fare marcia indietro sugli aumenti comunicati ai suoi clienti dopo il 10 agosto, e che sarebbero scattati alla scadenza naturale del contratto, di durata annuale.
Cos’ha deciso Antitrust
L’autorità lo spiega con parole molto chiare: anche se una proposta di rinnovo del contratto non è una variazione unilaterale, questa “risulta pienamente rientrare nel divieto” del decreto Aiuti bis. Bisogna infatti considerare “l’eccezionalità del momento” che ha indotto il legislatore a derogare la libertà contrattuale, colonna portante del mercato libero, “per tutelare i consumatori”. Morale della favola: “Ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura ricade nel divieto”, fanno eccezione solo i casi in cui i consumatori conoscono, fin dall’inizio, sia la data scadenza del contratto sia le condizioni economiche “specificamente” e “puntualmente” individuate nei contratti. Le cosiddette “evoluzioni automatiche”.
Quali aumenti restano applicabili
Un tipico esempio di offerta in cui il consumatore sa, fin dall’inizio, cosa succederà: il contratto a prezzo fisso che, allo scadere dei due anni, diventa a prezzo indicizzato. Per questi rinnovi, anche se implicano un rincaro molto pesante, il decreto Aiuti bis non può fare nulla: non si possono sospendere.
A quali aumenti ci si può opporre
Tutti quelli che prevedono un “cambio in corsa” del prezzo della bolletta: fino ad aprile 2023 gli operatori non possono modificare le componenti di prezzo di un contratto ancora in vigore. Ma questo lo sapevamo già. La novità interpretativa è un’altra: sono sospesi anche tutti gli aumenti che derivano da un semplice rinnovo se il contratto prevede che, a scadenza, sarà l’operatore a proporci la nuova tariffa. Cosa succede normalmente? Tre mesi prima della scadenza la compagnia manda una lettera in cui ci propone di rinnovare il contratto, ma a nuove condizioni (peggiorative, visto che nel frattempo il costo dell’energia è aumentato). A quel punto siamo liberi di accettare oppure cercarci un altro gestore. Selectra conferma che questa è la tipologia di rinnovo più utilizzata sul mercato. Ora sappiamo che questi contratti dovranno proseguire almeno fino ad aprile, quando il gestore (a meno che non intervengano nuove leggi) potrà legittimamente stabilire le nuove condizioni.
Le reazioni
Utilitalia, la federazione delle imprese energetiche, alza le barricate, accusando Antitrust di aver fatto “una lettura radicale” della norma, rischiando “di bloccare interi segmenti della vendita dell’energia, di aggravare le difficoltà che l’intero comparto sta cercando di fronteggiare da alcuni mesi e di danneggiare i clienti stessi, esponendoli alla volatilità dei prezzi di mercato ed al confinamento verso regimi di mercato onerosi”.
Sorpresa anche l’Unione nazionale consumatori che, con il suo responsabile energia Marco Vignola commenta così: “Ben venga un’ulteriore tutela dei clienti, ma l’impressione è che Agcm si sia sostituita al legislatore, interpretando una norma che finora anche noi, avevamo inteso in maniera diversa. Il rischio, secondo noi piuttosto concreto, è che il Tar possa rovesciare questa decisione”.
Bollette, il maxi scudo di Antitrust contro gli aumenti: il blocco si applica anche ai rinnovi di contratto - la Repubblica
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