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Wednesday, March 1, 2023

Modello Redditi PF 2023: quali sono le nuove aliquote IRPEF e le altre novità fiscali - Ipsoa

Dopo il varo del modello 730, si conclude la pubblicazione dei modelli dichiarativi con i modelli Redditi.

In particolare, restando in tema di persone fisiche, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 28 febbraio 2023 prot. n. 55597/2023, ha ufficializzato il modello Redditi PF 2023 per dichiarare i redditi 2022.

Mentre non sono cambiate le regole e i termini di presentazione del modello (30 novembre in modalità telematica) e del versamento delle imposte (30 giugno o 31 luglio con maggiorazione) lo stesso non può dirsi per i calcoli dell’IRPEF che risentono della mini riforma in vigore dal 1° gennaio 2022.

Proviamo a sintetizzare tali novità sia per i privati cittadini che per le imprese e i lavoratori autonomi.

Quali sono le nuove aliquote IRPEF, i nuovi scaglioni e il trattamento integrativo

Nel calcolo delle imposte sia a saldo che in acconto, quest’anno si dovrà tener conto delle:

- nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF;

- nuove detrazioni per lavoro.

Riguardo al primo punto, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per lavoro, occorre applicare i nuovi importi e precisamente:

- detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;

- detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;

- detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Si ricorda anche che, in merito al “cuneo fiscale”, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 euro a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro.

Il trattamento integrativo viene comunque riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di alcune condizioni.

Quali sono le nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico

Particolare attenzione va posta anche alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.

Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli.

In particolare, da tale data resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Quali sono le novità sulle detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta

A parte le novità in materia di bonus edilizi, tra cui va ricordato l’abbassamento al 60% della detrazione per il rifacimento delle facciate (“bonus facciate”), le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:

- dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

- ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione, di importo massimo di 2.000 euro, pari al 20% del canone di locazione;

- per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;

- è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

- è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

- per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

- per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

Quali sono le novità per i quadri dedicati alle imprese e ai lavoratori autonomi

Un accenno va fatto anche alle novità che interessano i quadri dedicati al reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Tra le più importanti vanno segnalate le seguenti:

- proroga dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori che fruivano del regime alla data del 31 dicembre: nel quadro RE, è prevista una nuova casella codice per consentire al lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori al 31 dicembre 2019, di avvalersi della proroga dell’agevolazione;

- deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi: nei quadri RF e RG, sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto delle norme, introdotte dalla Legge di bilancio 2023, relative alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

- esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti: anche in questo caso si tratta di una novità prevista dalla Legge di bilancio 2023.In particolare, nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti non residenti direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

- redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici: nel quadro RF è stata prevista la proroga, fino all’anno d’imposta 2022, dell’esclusione dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016 dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF;

- nuovi crediti d’imposta per le imprese: nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali.

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