Dal 10 maggio 2023 arriva un nuovo aumento dei tassi di interesse per il pagamento delle rate dei contributi INPS e delle sanzioni civili. Per la rateazione si applicherà il tasso di interesse del 9,75 per cento, mentre per le sanzioni quello del 9,25 per cento
Nuovo aumento in arrivo per il pagamento delle rate dei contributi INPS 2023 e delle relative sanzioni civili.
Come comunicato dall’INPS tramite la circolare n. 44 dell’8 maggio 2023, la nuova decisione di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea prevede un aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Pertanto, dal 10 maggio 2023, il nuovo tasso di interesse di dilazione e di differimento per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sale al 9,75 per cento e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili arriva al 9,25 per cento.
Contributi INPS: gli effetti del nuovo aumento del tasso di interesse su rate e sanzioni
La Banca Centrale Europea ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
A partire da domani, 10 maggio 2023, il nuovo valore del tasso sarà pari al 3,75 per cento, come annunciato nel comunicato stampa del 4 maggio.
L’obiettivo dell’aumento è quello di porre un freno all’inflazione, che si mantiene ancora su livelli troppo elevati.
A fronte di tale decisione, l’INPS, tramite la circolare n. 44 pubblicata sul sito istituzionale, comunica il nuovo aggiornamento degli interessi per pagamento a rate e dilazione dei contributi INPS e per la misura delle relative sanzioni civili.
Dal 10 maggio, quindi, il tasso di interesse per dilazione o differimento e quello utilizzato per definire le sanzioni civili sono rideterminati nella misura seguente:
- al 9,75 per cento per il pagamento a rate o differito dei contributi INPS;
- al 9,25 per cento per determinare la misura delle sanzioni civili.
Il nuovo valore del tasso di interesse per il pagamento a rate o differito dei contributi INPS, come stabilito decreto legge n. 318/1996 (art. 3, comma 4), viene determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a cui va aggiunta una maggiorazione di 6 punti.
Come ribadito dall’INPS, per il pagamento a rate dei contributi, i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base dei tassi precedenti non subiranno variazioni.
Inoltre, nel caso di differimento, il tasso di interesse aggiornato sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa ad aprile 2023.
Contributi INPS: gli effetti del nuovo aumento sulla determinazione delle sanzioni civili
La decisione di polita monetaria della BCE ha conseguenze anche per quanto riguarda la definizione della misura delle sanzioni civili, che vengono applicate in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.
Per determinare la misura di tali sanzioni, bisogna prendere come riferimento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a cui si somma una maggiorazione di 5,5 punti percentuali.
Pertanto, in seguito alla rideterminazione, la sanzione civile sarà pari al 9,25 per cento in ragione d’anno.
In caso di evasione viene applica una sanzione civile pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento del totale dei contributi non versati entro la scadenza di legge.
Infine, aumentano i tassi anche nei casi di procedure concorsuali.
In questa ipotesi, sottolinea l’INPS, se vengono pagati integralmente tutti i contributi e le spese (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996), le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali. La sanzione minima, invece, sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
Per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (3,75 per cento) risulta inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023, cioè il 5 per cento in ragione d’anno.
Pertanto resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5 per cento), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7 per cento).
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