Debutta dal 1° gennaio 2024 l'obbligo trimestrale di inviare i dati sui pagamenti online per contrastare le frodi IVA nell'e-commerce: le istruzioni delle Entrate sulla novità introdotta in attuazione della direttiva UE 2020/284. Prima scadenza fissata al 30 aprile
I prestatori di pagamento, dal 1° gennaio 2024, dovranno inviare, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione finanziaria i dati sui pagamenti transfrontalieri effettuati con carte di credito o debito: la novità è frutto della direttiva UE 2020/284 che ha l’obiettivo di contrastare le frodi IVA nell’ambito dell’e-commere.
Si inseriscono, quindi, in una cornice europea le istruzioni sulla comunicazione da trasmettere, che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 novembre 2023.
Lo stesso flusso di informazioni non si fermerà all’Italia: le Amministrazioni dei singoli Stati, infatti, dovranno inviarle al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti chiamato CESOP.
E-commerce e frodi IVA: dal 2024 comunicazione trimestrale sui pagamenti online
Il percorso di attuazione della direttiva UE 2020/284, adottata per contrastare le frodi IVA nell’e-commerce, ha portato a inserire i nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) nel DPR n. 633 del 1972.
La novità trova spazio nell’articolo 40 ter introdotto dal Decreto legislativo numero 153 del 2023.
“Le indicazioni contenute nella Direttiva oggetto di recepimento nascono all’osservazione di una realtà commerciale in cui, per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nel territorio dell’Unione i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di tale pagamento oltre alle informazioni generiche relative alla data, all’importo e allo Stato di origine del pagamento”.
Si legge del provvedimento del 20 novembre 2023.
Il risultato dell’osservazione è l’introduzione di un tracciamento dei pagamenti online e dei destinatari tramite i dati in possesso dei PSP.
L’obbligo di comunicazione scatta solo in caso di più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario in un trimestre, da calcolare in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo.
La soglia serve proprio a individuare l’eventuale svolgimento di attività economiche online.
La prima scadenza in calendario è fissata al 30 aprile 2024: l’adempimento, infatti, è trimestrale. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.
E-commerce e frodi IVA: le istruzioni sulla comunicazione trimestrale dei dati sui pagamenti online
Entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e quelli che operano in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, ma solo per i servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante, devono trasmettere le informazioni in loro possesso tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID).
“I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 605 del 1973 e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.
Chiarisce l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 20 novembre.
La comunicazione deve contenere una serie di dati:
- il BIC o altro codice identificativo d’azienda che identifichi il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;
- l’IBAN o altro identificativo per identificare il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
- se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- se presente, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri indicati all’articolo 40-ter del Decreto IVA.
- i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.
La strategia di contrasto alle frodi IVA nell’e-commerce non si conclude con la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati: le Amministrazioni finanziarie, infatti, condividono i dati ricevuti inviandoli a loro volta al CESOP, sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, che archivierà, aggregherà e analizzerà, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni relative all’IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
Ed è proprio a questo cervellone europeo che è affidato il compito di contribuire al contrasto delle frodi IVA nell’ambito dell’e-commerce.
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