Doccia gelata per le famiglie e le piccole imprese che vogliono cambiare il fornitore di energia elettrica prima della scadenza del contratto: dal 1° gennaio gli operatori possono applicare dei costi per il recesso anticipato dal contratto di fornitura. A prevederlo è una delibera dell’Arera dello scorso 6 giugno. I fornitori potranno applicare questi oneri solo per i contratti di durata determinata, solitamente 12 o 24 mesi, e a prezzo fisso e per i contratti a tempo indeterminato se presentano un prezzo fisso per un dato periodo, limitatamente a questo arco di tempo. Non è ancora chiaro quale potrebbe essere il valore della penale, ma l’Arera precisa che «la somma richiesta deve, in ogni caso, essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica derivante dal recesso anticipato». Inoltre spetta ai fornitori di energia provare l’esistenza e l’entità della perdita derivante dal recesso anticipato.
Cosa prevede la delibera Arera
«Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato» offerti a clienti domestici o a imprese con meno di 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato, il venditore «è tenuto a indicare in maniera chiara, espressa e agevolmente comprensibile» l’eventuale onere «che deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale» ed è «indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta», e che deve essere proporzionato, cioè «non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto», si legge nella delibera.
La protesta delle associazioni dei consumatori
Una novità che ha suscitato le proteste dei consumatori. «Una vergogna! Abbiamo chiesto inutilmente e ripetutamente a Governo e Parlamento, depositando le osservazioni al disegno di legge sulla concorrenza appena varata, di abrogare la norma che prevede che il fornitore di energia elettrica possa far pagare ai clienti una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso», dice Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. Assoutenti chiede un intervento di Antitrust e Mister Prezzi spiegando che queste penali «potevano avere un significato prima della crisi energetica, quando non vi erano volatilità e impennate delle tariffe» ma «nel quadro attuale sviano la concorrenza impedendo ai consumatori di passare a offerte più convenienti». Consumerismo definisce «assurde» le penali e punta il dito contro «condizioni vincolanti» a fronte di un «tanto decantato libero mercato». Mentre il Codacons annuncia un ricorso al Tar del Lazio contro la delibera Arera, definendo «illegittimi» gli oneri e ipotizzando al contempo una «class action per conto di tutti gli utenti ingiustamente danneggiati».
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Bollette, scattano le penali per il recesso anticipato: in quali casi si possono applicare - Corriere della Sera
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