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Tuesday, April 13, 2021

Detrazioni 730 e conto cointestato: si scarica solo la metà della spesa, lo sancisce la CTP - Orizzonte Scuola

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Una sentenza di una Commissione Tributaria sta facendo molto discutere perché di fatto stabilisce che se i pagamenti partono da conto cointestato, la detrazione Irpef può essere riportata in dichiarazione solo al 50%

Una sentenza piuttosto discutibile è quella emanata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che riguarda le detrazioni e le deduzioni dal reddito. Una sentenza che riduce alla metà le detrazioni fruibili se i pagamenti delle spese da cui le stesse detrazioni scaturiscono, sono stati effettuati utilizzando un conto corrente cointestato, anche se si tratta di marito e moglie.

La sentenza di cui parlano diversi siti, tra cui “Quifinanza.it” è la n. 104 del 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Ecco cosa recita e perché abbiamo già detto che si tratta di una sentenza alquanto discutibile.

Detrazioni fiscali, spese tracciabili e conto cointestato

La co-intestazione di un conto corrente è una pratica molto diffusa nelle famiglie italiane, soprattutto tra coniugi. Non è raro trovare famiglie che hanno un solo conto corrente con cui effettuano tutte le operazioni che riguardano la famiglia stessa, contenendo i costi dal momento che non sono pochi i costi di tenuta di un conto corrente sia bancario che postale ed aprirne un secondo, specie se non serve, è pressoché inutile.

Ma se davvero la sentenza della CTP di Perugia creerà il precedente, il conto corrente cointestato in materia detrazioni o deduzioni dal reddito sarà un serio problema per i contribuenti.

Un problema che si acuisce dal momento che proprio da quest’anno e quindi, dalle spese sostenute nel 2020, per le detrazioni occorrono strumenti tracciabili e bonifici da conto corrente e giroconti sono tra gli strumenti adatti.

In base alla sentenza della CTP, se il pagamento sostenuto per l’onere detraibile è stato effettuato da conto corrente cointestato, può dare diritto solo al 50% della detrazione totale spettante per quel genere di onere detraibile.

Detrazione al 50% anche tra coniugi

Ciò che probabilmente fa più discutere è proprio il caso specifico, perché la pronuncia della CTP ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate che tramite cartella esattoriale ha chiesto la restituzione del 50% della detrazione fruita da un contribuente solo perché il pagamento dell’onere da cui la detrazione è scaturita, è partito da un conto corrente cointestato con la propria moglie.

Stando a tutto ciò, se il pagamento è sostenuto utilizzando un conto cointestato anche tra coniugi, essendo che la co-intestazione è al 50%, anche la detrazione (o la deduzione) va riportata solo per metà.

Nello specifico del caso, un contribuente Umbro aveva scaricato dal reddito i versamenti alla previdenza complementare come consentito dal Testo Unico per le Imposte sui Redditi (TUIR). Il versamento era stato effettuato tramite bonifico da un conto corrente che il contribuente in questione aveva cointestato con la propria moglie.

La detrazione era stata riportata e fruita nel Modello Redditi PF 2016 (all’epoca si chiamava modello Unico PF) e la spesa sostenuta nell’anno di imposta a cui la dichiarazione reddituale si riferiva, cioè nel 2015.

Detrazione ottenuta e rimborso fiscale completato, ma fino a quando l’Agenzia delle Entrate non ha inviato a quel contribuente la cartella esattoriale con cui si chiedeva la restituzione della metà delle detrazioni chieste e fruite.

A poco è servito il fatto che il contribuente ha impugnato la cartella partendo dal presupposto che la legge per i conti correnti cointestati a firme disgiunte prevede che ciascun titolare del conto può disporre dell’intera somma presente sul conto corrente stesso.

Perché la CTP di Perugia ha bocciato il ricorso

Se la sentenza è discutibile anche le motivazioni lo sono altrettanto. Stando a ciò che si evince, la CTP ha stabilito che la metà delle detrazioni non era dovuta perché il contribuente non ha dimostrato la provenienza delle somme presenti nel conto corrente e non ha dimostrato la titolarità esclusiva di quelle somme utilizzate per pagare l’onere detraibile.

Una sentenza che è discutibile perché potrebbe creare un precedente tale da mettere a serio rischio molte delle detrazioni che i contribuenti ogni anno utilizzano nelle dichiarazioni dei redditi.

Se l’orientamento di quella CTP di Perugia diventasse di uso comune, le vie sarebbero due ed entrambe penalizzanti per i contribuenti. Infatti o si rinuncia al 50% delle detrazioni o si aprono conti correnti con intestazione singola.

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