Tracciabilità dei pagamenti grazie al pagamento con carta di credito o debito, arriva dall'Agenzia delle entrate la lunghissima circolare 7/E/2021: 539 pagine di spiegazione sulle singole deduzioni e sulle detrazioni od i crediti di imposta applicabili.
La novità più importante, spiega Il Sole 24 Ore, è quella relativa al requisito della tracciabilità per la detrazione degli oneri previsti dall'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Restano escluse dall'obbligo le spese per farmaci e dispostivi medici, la cui detraibilità è garantita anche col pagamento in contanti.
Per ciò che concerne le restanti spese detraibili, il Fisco specifica che se la prestazione non è fornita da strutture pubbliche oppure private accreditate al Ssn, l'uso di mezzi di pagamento tracciabile può essere attestato anche con specifica annotazione in fattura, fornita da chi riceve il denaro e fornisce la prestazione di servizio. Se tale documentazione è assente bisognerà produrre, come indica la circolare 7/E/2021, "ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati".
La stessa detrazione per quanto riguarda le spese per gli interessi passivi di un mutuo spetta solo a condizione che l'onere sia sostenuto tramite versamenti bancari/postali o comunque con altri sistemi di pagamento tracciabile: "Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità".
Più stretta la questione relativa alla certificazione delle assicurazioni detraibili: in questo caso "la documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti".
Lotta al contante
Una vera e propria guerra all'uso del contante, dunque, visto che la quasi totalità delle spese effettuate dal contribuente, a parte rarissime eccezioni, deve essere perfettamente tracciabile per poter risultare detraibile nel 730. Se ne parlava già dallo scorso aprile, ed ogni tentativo di mediazione da parte della consulta dei Caf dei consulenti del lavoro per modificare la disposizione relativa all'impossibilità di usufruire di detrazioni per i pagamenti in contanti era caduta nel vuoto, nonostante una prima apertura del Mef.
Pagamenti non tracciabili
Il Fisco specifica comunque ancora una volta, anche nella circolare 7/E/2021, che non sussiste obbligo di tracciabilità per accedere alle detrazioni in caso si spese relative all'acquisto o all'affitto delle protesi, dato che esse rientrano nella categoria dei dispositivi medici.
Pagamenti con carte altrui
Il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica gli altri presupposti per la detrazione degli oneri dall'Irpef, si legge ancora nella circolare. "Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa".
"Si può,ad esempio,verificare", spiega l'Agenzia delle entrate, "che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza", si puntualizza, "può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta. Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito".
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