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Tuesday, October 12, 2021

Bonus moda 2021, istruzioni dall’Agenzia delle Entrate ma credito di imposta ancora bloccato - Informazione Fiscale

Bonus moda 2021, definite le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate ma il credito di imposta pari al 30 per cento delle rimanenze di magazzino resta ancora bloccato in attesa dell'ok dall'Europa. Non è possibile presentare ancora domanda. Ma nel frattempo arrivano modulo e indicazioni da seguire con il provvedimento n. 262282 dell'11 ottobre.

Bonus moda 2021: arrivano le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate, ma il credito di imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, che eccede la media dello stesso valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio non è ancora pienamente operativo.

Nonostante il modulo, le specifiche tecniche e tutte le indicazioni necessarie siano state messe nero su bianco, non è possibile presentare domanda perché non è ancora arrivata l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Il passaggio all’operatività è lento: l’agevolazione nata per sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria è stata prevista dall’articolo 48-bis del Decreto Rilancio. I codici ATECO che danno diritto al bonus moda 2021 sono stati definiti dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, solo lo scorso luglio e neanche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 262282 dell’11 ottobre pone fine all’attesa.

Inoltre, i beneficiari non sapranno effettivamente a quanto ammonta il beneficio fino a quando non saranno chiuse le domande e l’Agenzia delle Entrate non avrà ricalcolato la percentuale applicabile per i due diversi periodi di imposta coperti dal bonus moda.

In altre parole si applica lo stesso meccanismo valido per il bonus sanificazione: il valore del beneficio viene ricalcolato in base alle richieste ricevute.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 262282/2021
Il testo integrale del provvedimento numero 262282 dell’11 ottobre 2021.

Bonus moda 2021: credito di imposta ancora bloccato, ma dall’AdE arrivano le istruzioni sulla domanda

Mentre le imprese della moda, dell’industria tessile, delle calzature e della pelletteria attendono l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea e il via libera sulla domanda, l’Agenzia delle Entrate fornisce intanto le istruzioni da seguire per poter accedere al bonus moda 2021.

Gli aspiranti beneficiari devono richiedere il credito di imposta del 30 per cento delle rimanenze di magazzino presentando, direttamente o tramite un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, in via telematica il modello “Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore
tessile, della moda e degli accessori”
approvato con il provvedimento numero 262282 dell’11 ottobre 2021.

Agenzia delle Entrate - Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori per accedere al bonus moda 2021

Per verificare la possibilità di ottenere il bonus moda bisogna far riferimento al codice di attività comunicato all’avvio all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9. Le tipologie di imprese ammesse sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 27 luglio 2021.

Codice ATECO Descrizione
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 Tessitura
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10 Fabbricazione di ricami
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Oltre a questo dato, ci sono altre informazioni fondamentali da inserire nel modulo:

  • il valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, del TUIR registrato nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio;
  • la media del valore delle rimanenze finali di magazzino registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio;
  • il valore del credito di imposta, che è pari al 30 per cento della differenza tra l’importo indicato nel campo “rimanenze finali di magazzino” e l’importo indicato nel campo “Media del valore delle rimanenze finali di magazzino”.
Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione della Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
Le istruzioni per la compilazione della Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Bonus moda 2021: credito di imposta ancora bloccato, ma dall’AdE arrivano le istruzioni sulla domanda

Su quest’ultimo dato, poi, è necessario fare delle precisazioni. Il bonus moda 2021 spetta alle imprese per due diversi periodi di imposta:

  • quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
  • quello in corso al 31 dicembre 2021.

Per entrambi i periodi non è detto che il credito di imposta sia pari al 30 per cento del valore delle rimanenze di magazzino eccedente la media dei tre periodi precedenti, la portata del beneficio dipenderà dalle richieste ricevute dall’Agenzia delle Entrate e dalle risorse a disposizione per quello specifico arco temporale:

  • 95 milioni di euro nel primo caso;
  • 150 milioni di euro nel primo caso.

Dopo 10 giorni dalla chiusura delle domande, l’Agenzia delle Entrate potrà stabilire la percentuale sulla quale riparametrare il credito di imposta richiesto dalle imprese della moda, del tessile, delle calzature e della pelletteria.

Si applica, quindi, lo stesso meccanismo previsto per il bonus sanificazione che ha determinato una considerevole riduzione del valore atteso dagli aspiranti beneficiari.

Quando si sarà concluso questo lungo iter, i beneficiari potranno utilizzare il bonus moda in compensazione tramite il modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito.

La scadenza per l’utilizzo cambia per i diversi periodi di imposta coperti dall’agevolazione:

  • per quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti;
  • entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti.

L’Agenzia delle Entrate avvisa: le istruzioni per la compilazione del modello F24 arriveranno con una successiva risoluzione. D’altronde non c’è fretta: la strada dell’operatività è ancora lunga.

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